Normative
Rapporto tra norme giuridiche e norme tecniche
Dal combinato disposto delle norme giuridiche emerge il fondamentale principio in base al quale i progetti e gli impianti debbono essere realizzati a regola d’arte.
Il rispetto della regola dell’arte è, dunque, l’unico requisito di cui si esige l’osservanza per qualsiasi tipo di progetto o impianto.
Quanto al rapporto tra “regola d’arte” e “norme tecniche” sul piano degli obblighi e delle responsabilità la legislazione e la giurisprudenza hanno ormai chiarito, senza “mezzi termini”, che:
- la “regola d’arte” è obbligatoria (v. non solo Codice Civile, ma anche D.M. 37/08);
- la “norma tecnica” è volontaria (v. direttiva 98/34/CE);
- La “norma tecnica” italiana o di altri paesi della U.E. – o anche europeo-armonizzata, - U.E., ove richiamata dalla legge, può costituire presunzione di conformità alla “regola d’arte”, purché unitamente al rispetto della legislazione vigente in materia e, comunque, applicabile all’impianto in questione.
Il progetto dovrà essere conforme alla specifica normativa applicabile e tra le altre:
- D.Lgs. 81/08
- D.M. 37/08
- D.M. 174/2004
- DPR 412/1993
- Decreto 7 febbraio 25/2012
- Regolamento UE n. 528 del 2012
- D.Lgs. 18 del febbraio 2023
- Regolamento prodotti da costruzione ed alla ulteriore normativa di derivazione comunitaria di prodotto nonché a
- Norme EN / UNI
- Norma UNI 8065/19
- Linee Guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi
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